Istruttoria aperta dall’Antistrust per l’Atalanta e altre otto società di serie A: nelle clausole contrattuali non sarebbero previsti rimborsi in caso di chiusura dello stadio e rinvio del match
Rimborsi parziali degli abbonamenti e integrali dei biglietti per la singola partita in caso di chiusura anche solo di un settore dello stadio o di rinvio del match medesimo. La presenza di clausole vessatorie nei contratti per l’accesso agli incontri casalinghi sono all’origine dell’istruttoria dell’Antitrust, o per meglio dire dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nei confronti dell’Atalanta e di altre otto società di serie A: Cagliari, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Roma e Udinese.
ANTITRUST E RIMBORSI: NON SOLO ATALANTA. Bologna e Parma, al contrario, avendo provveduto a modificare le condizioni generali di contratto nel senso previsto dalla legge, hanno visto archiviate le rispettive posizioni. L’indagine nei confronti del club nerazzurro e degli altri otto è mirata, si legge sul sito dell’Antitrust, a “valutare la possibile vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni generali di contratto relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita”, in riferimento al diritto dei consumatori “ad ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso in caso di chiusura dello Stadio o di parte dello stesso; ad ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento, sia per fatti imputabili alla società, sia quando tale circostanza prescinda dalla responsabilità di quest’ultima; a conseguire il risarcimento del danno qualora tali eventi siano direttamente imputabili alla società”.
L’ANTITRUST E LE CLAUSOLE. Tali clausole, scrive l’autorità competente, potrebbero risultare vessatorie ai sensi degli artt. 33, comma 1, 33, comma 2, lett. b) e t), 34, comma 1, nonché 35, comma 1, del Codice del Consumo poiché, escludendo o limitando la responsabilità delle società di calcio, parrebbero suscettibili di introdurre un significativo squilibrio a carico dei consumatori nelle prestazioni contrattuali. “L’attività in corso fa seguito al mancato accoglimento dell’invito rivolto dall’Autorità alle suddette società in data 8 maggio 2019 – si legge nelle motivazioni -, tramite una comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 23, comma 4, del Regolamento sulle procedure istruttorie (moral suasion), con la quale era stato richiesto di adottare iniziative dirette a rimuovere le evidenze appena richiamate”.
Giustissimo !!