cropped-CA-logo.png
Sito appartenente al Network
Cerca
Close this search box.

Ufficiale, l’Atalanta ricorre al CONI per la gara contro il Torino

La società nerazzurra vuole il ‘tre a zero’ a tavolino per la sfida non disputata lo scorso sei gennaio, ecco le motivazioni

Vi proponiamo il dispositivo integrale, diffuso dal ‘Collegio di Garanzia dello Sport’ del CONI nel pomeriggio di oggi:

“Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e la Società Torino F.C. S.p.A., con notifica alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, adottata con il C.U. n. 178 del 25 febbraio 2022, con la quale è stato respinto il ricorso promosso dall’odierna ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, adottata con C.U. n. 157 del 31 gennaio 2022, che aveva accolto il reclamo del Torino F.C. S.p.A. e, per l’effetto, deliberato di non applicare le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa dalla gara Atalanta – Torino del 6 gennaio 2022, rimettendo alla Lega di Serie A i provvedimenti organizzativi necessari per la disputa del suddetto incontro.

La Società ricorrente, Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., chiede al Collegio di Garanzia

– in via principale, di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, di annullare e/o riformare l’impugnata decisione della Corte Sportiva d’Appello della FIGC per i motivi ivi indicati e, conseguentemente, nel merito, di applicare al Torino le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF, per la mancata disputa della gara in oggetto, e, in particolare, la perdita della gara del 6 gennaio u.s. contro l’Atalanta, con il risultato di 3-0 in favore della stessa Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.;

in via di subordine, di accogliere il ricorso e, ai sensi dell’art. 62, comma 2, CGS CONI, di rinviare la decisione agli organi di giustizia FIGC, in diversa composizione, enunciando il principio di diritto al quale il giudice federale di rinvio competente dovrà attenersi”.

Subscribe
Notificami
guest
1 Commento
Inline Feedbacks
View all comments
Massimo
Massimo
2 anni fa

Giusto .

Articoli correlati

Piena zeppa di episodi contestati la volta precedente del fischietto di domenica con l'Atalanta: fu...

Al netto di Emil Holm, che ha il soleo destro ko, e Rafael Toloi, bicipite...

Dal Network

Joe Barone non ce l’ha fatta. Dopo il malore che lo ha colpito domenica pomeriggio, si...

Gli USA pronti a ospitare le 32 squadre da tutto il mondo Nell’estate del 2025,...

Diretta tv, streaming e live testuale della partita che può valere la corsa alla qualificazione...

Altre notizie

Calcio Atalanta